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Bonus prima casa under 36, istruzioni e chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

Dall'ente una circolare sull’agevolazione per chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro e acquista un’abitazione entro il 30 giugno 2022

tag: mutui  under 36  

L’Agenzia delle entrate ha diffuso istruzioni e chiarimenti in merito al Bonus prima casa under 36. Lo ha fatto tramite una circolare e una nota dedicate all’agevolazione per chi ha meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40mila euro e acquista un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Misure, tra le altre, come “l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale” puntano “a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani”, spiega l’Agenzia.

La circolare “chiarisce – aggiunge l’Agenzia delle entrate – che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva”. Il Bonus prima casa under 36, “che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo”.

I REQUISITI

“Il bonus – spiega la nota dell’Agenzia - è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)”.

I VANTAGGI

Diversi i vantaggi previsti dall’agevolazione. “In primo luogo – prosegue l’ente -, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24”.

“Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile – aggiunge l’Agenzia –: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato”.

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